Aliquote INPS
Anche per l’anno 2024, per gli Incaricati alle Vendite a Domicilio, le aliquote ordinaria e ridotta rimangono invariate:
- 33,72% (ordinaria) per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
- 24,00 % (ridotta) per i titolari di pensione previdenziale
- 24,00 % (ridotta) per i soggetti iscritti ad altre casse previdenziali obbligatorie.
Sono obbligati a iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS gli incaricati alle vendite a domicilio, qualora le provvigioni annue percepite siano superiori a € 6.410 lorde.
Per l’anno 2024 si azzera il valore della franchigia dei 6.410 € (€ 5.000 Netti- 78%).
Con le provvigioni liquidate dal 01.01.2024 si deve tenere conto della franchigia dei € 6.410 per TUTTI gli Incaricati alle Vendite in quanto fino al raggiungimento di tale importo sussiste l’esclusione del versamento del contributo per entrambe le aliquote (24,00% e 33,72%).
Nota: Il limite massimo di provvigioni per entrambe le aliquote 33,72% e 24%, per il calcolo del contributo Inps, è di € 134.633 Lordo.
Incaricato alle vendite con più aziende
Secondo il contenuto dell’articolo 44, Comma 2, D.Lgs.269 la soglia contributiva di € 6.410 è riferita al reddito totale percepito per più aziende. Pertanto ogni Incaricato che collabora con più aziende nel settore della vendita diretta, deve monitorare il limite della soglia contributiva di € 6.410. La comunicazione alla società committente del superamento di tale franchigia è a carico di ciascun Incaricato. L’azienda committente non dovrà tener conto di altri eventuali redditi, corrisposti da altri committenti, che hanno contribuito al superamento della soglia contributiva. Riteniamo corretto il comportamento dell’azienda committente che si attiene al calcolo diretto, per le provvigioni liquidate, del superamento della soglia contributiva di ciascun proprio Incaricato nel caso in cui i singoli Incaricati non comunichino tempestivamente eventuali superamenti dell’importo di € 6.410 ottenuto con il cumulo di provvigioni di diverse aziende. Tale inadempienza è di diretta responsabilità di ciascun Incaricato.
Iscrizione gestione separata
L’INPS, con la Circolare n. 72 del 4 Maggio 2011, ha comunicato che la presentazione delle domande d’iscrizione alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26 della Legge n. 335/1995, deve avvenire esclusivamente attraverso sistema telematico in una delle seguenti possibilità:
- WEB – servizi telematici accessibili dal contribuente tramite il portale dell’INPS;
- Contact Center – tramite il numero verde 803164;
- Intermediario abilitato – attraverso i consueti servizi telematici Inps;
Tale procedura interessa tutti gli Incaricati alle Vendite a Domicilio che, superato il limite di € 6.410 di provvigioni, devono iscriversi alla Gestione Separata Inps.
I soggetti interessati sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata al momento dell’instaurazione del primo rapporto ed in tempo utile per il versamento dei contributi dovuti da parte del Committente (giorno 16 del mese successivo a quello di avvenuto pagamento del compenso).
Ritenute Irpef
La ritenuta d’imposta definitiva, per gli Incaricati alle Vendite, di cui all’articolo 25 Bis. 6° Comma rimane invariata per l’anno 2024 e pertanto si conferma l’assoggettamento Irpef del 23% sul 78% delle provvigioni, anche in caso di rimodulazione delle aliquote da 5 a 4.
La ritenuta di acconto per gli Agenti di Commercio che non si avvalgono in via continuativa di dipendenti o terzi rimane invariata per l’anno 2022, pari al 23% sul 50%. Per gli Agenti che invece si avvalgono in via continuativa di dipendenti o terzi, la ritenuta del 23% a titolo di acconto è operata sul 20% delle provvigioni.